Il Prof.GRECO Giuseppe, ordinario di Lettere nonché Membro effettivo eletto nelle RSU presso il Liceo Polivalente Statale “M.F.Quintiliano di Siracusa”,    presenta

 

 Una Bozza di Protocollo d'Intesa tra le RSU e i rispettivi Dirigenti Scolastici.

 

PREMESSA:

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle R.S.U e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.

 

Articolo 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra l'Istituzione Scolastica: M.F. Quintiliano di Siracusa,        rappresentata dal Dirigente Scolastico……………………………ed i Rappresentanti Sindacali Unitari……………………………………………………………………… del Comparto Scuola, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola 26 maggio '99.

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa, s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

4. II presente Protocollo d'Intesa viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 4 agosto `95, dal CCNL Scuola 26 maggio '99, dal CCNI Scuola 31 agosto '99, dal D.L.vo 29/'93, dal D.L.vo 3961'97, dal D.L.vo 80/'98 e dalla L. 300/70

5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente Scolastico provvede a fare affiggerti copia integrale del presente Protocollo d'Intesa nelle Bacheche sindacali di Istituto.

Articolo 2

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 16 dei C.C.N.L. 95/98. In particolare le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta che deve essere formulata in forma scritta e contenere l'indicazione degli articoli controversi e le argomentazioni a  supporto della ipotesi di interpretazione e/o modalità di applicazione sostenute.

2. Le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali nei dieci giorni successivi alla trasmissione della formale richiesta scritta di cui al precedente comma.

Articolo 3

Assemblee sindacali

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 del CCNL Scuola 4 agosto '95, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano í dipendenti di un'unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore.

2. II personale Docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

3. II Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali dell'Istituto e della Sede Staccata, nella stessa giornata in cui pervengono, o al più tardi entro il giorno successivo.

4. Il Dirigente Scolastico provvede anche a trasmettere tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il Personale interessato anche nella forma di Circolari Interne all' Istituto.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 9 lettera B del CCNL Scuola 4 agosto '95, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà previa intesa con le R.S.U. la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

6. In mancanza di un'Intesa ai sensi dei comma precedente, il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n…. Assistent  Amministrativ  e di n…..Collaborator Scolastic  per ogni sede scolastica dell'Istituto.

7. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto previsto nel comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi sulla base delle disponibilità dichiarate, o in assenza tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte dei Personale in servizio nell'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicché i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

9. Fermo restando il contenuto dell'art.13 comma 12 del CCNL 4 agosto '95, le assemblee territoriali fuori orario di servizio possono essere indette dalle R.S.U. delle singole istituzioni scolastiche, previa intesa con le rispettive Segreterie Sindacali Provinciali

Articolo 4

Permessi sindacali

1. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui  all'art. 13 del CCNL ‑ Scuola 4 agosto `95, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle rispettive Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis dei D.L.vo 29/'93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio'99.

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.

3. In caso di fruizione di permessi sindacali orari si seguirà il criterio che raggiunte le 6 ore fruite (anche in più giornate) al R.S.U. coinvolto verrà sottratta una giornata di permesso dal numero di giornate di permesso sindacale complessivamente disponibili.

4. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 3, è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis, del D.L.vo 29/93 e successive modificazioni tramite atto scritto, cosicché le R.S.U. non sono tenute ad assolvere a nessun altro adempimento per assentarsi.

5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l'assenza del R.S.U.

6. Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

 

 

ARTICOLO 5

 

Agibilità sindacale all'interno della scuola

1.     Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica.

II Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

2. II Dirigente Scolastico predispone presso la sede in cui il Rappresentante sindacale presta servizio, un'apposita cartella RSU nella quale inserisce tutti gli atti e documenti sui quali sia prevista informazione preventiva e successiva, nonché tutti gli atti e documenti sui quali sia prevista attività di contrattazione integrativa di scuola. Nella suddetta cartella vengono anche inseriti tutti gli atti ed i documenti emanati dall'istituzione scolastica attinenti gli argomenti di cui all'art. 6 dei CCNL 26/5/1 999 e tutte le disposizioni relative al medesimo oggetto inviate dal Provveditorato agli Studi e/o dalla Direzione Generale Regionale e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione in modo da assicurare alle RSU una completa informazione.

• (N. B. verranno comunque consegnate ad ogni RSU le informazioni relativa a:

     1. I verbali del Consiglio di Istituto sull'organizzazione e la programmazione annuale della vita e delle attività della scuola, nonché sui criteri di utilizzazione delle strutture (D.L.vo n.297/1 994, art. 10) ed i verbali del Collegio Docenti per tutte le delibere inerenti la programmazione e l'organizzazione.

     2. II Piano dell'Offerta Formativa per il corrente anno scolastico sul funzionamento delle attività didattiche con annessi i relativi piani di studio circa lo svolgimento delle esperienze dei singoli laboratori.

    3.  II verbale della riunione informativa del personale A.T.A. sugli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al Piano attuativo dell'Offerta Formativa, convocata dal Dirigente Scolastico (art. 19, comma 5 CCNL99), nonché i criteri d'individuazione sia dei profili, sia del personale da impiegare in attività retribuite con il fondo d'Istituto.

      Il piano- attività del personale ATA  predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Art. 52, comma 10.1 CCNL 99.

     4. La delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell'organico degli Assistenti Tecnici per il corrente anno scolastico.

     5. L'organico (adeguamento dell'organico di diritto) di tutti gli altri profili del  personale scolastico nel corrente anno scolastico.

     6. Le classi/studenti con le proposte per la loro formazione, i corsi funzionanti e le attività nel corrente anno scolastico, nonché i corsi integrativi o progetti finanziati dal fondo d'Istituto, o cofinanziati dall'unione Europea e da altri Enti. Le attività  extracurricolari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva,  i corsi di istruzione e formazione  (Note Tabelle D LI 201 del 10/08/2000 e le attività aggiuntive.

 I criteri di utilizzazione e di retribuzione del personale interno, o esterno in tutte le attività di cui sopra, anche in relazione all'intensificazione del lavoro di ciascun dipendente dovuto alla messa in atto dell'autonomia scolastica.

I criteri di assegnazione delle ore a disposizione e delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti.

Il calendario delle attività collegiali aggiuntive e funzionali all'insegnamento tali da non superare le 40 ore annuali per docente.

     7. Le eventuali convenzioni organizzative e culturali con Enti e Associazioni esterne, nonché le forme assicurative contro gli infortuni del personale adottate dalla Scuola con gli enti specifici del settore.   

     8. L'articolazione dell'Istituto: uffici aule utilizzate, laboratori e reparti magazzino/i, palestre, spazi esterni, succursali, strutture destinate all'attività didattica e sportiva (Note Tabe e D.M. 201 del 1010812000)

     9. II Piano delle risorse predisposto dal Direttore Servizi Generali e Amministrativi relativo al Fondo dell'istituzione scolastica, ai finanziamenti ex Legge n.440/1 998 e ad eventuali altri stanziamenti, o risorse di qualsiasi provenienza per l'anno scolastico in corso.

Le somme a disposizione per l'attività di aggiornamento e. formazione in servizio di tutti i profili professionali del personale scolastico. Saranno esplicitati: la programmazione dell'attività di aggiornamento, di formazione del personale ed i criteri che regolano i permessi che permettano la partecipazione attiva e passiva a tali corsi.

3. AI di fuori dell'orario di servizio del R.S.U. allo stesso e' consentito, per motivi di carattere sindacale, di comunicare con il resto del Personale anche durante l'orario di servizio del Personale medesimo.

3. Al di fuori dell'orario di servizio, per motivi di ordine esclusivamente sindacale, alle R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono (esclusivamente per telefonate urbane e/o intercomunali nell'ambito della Provincia), del fax (esclusivamente per trasmissioni nell'ambito dei territorio della Regione), del ciclostile e della fotocopiatrice (in entrambi ì casi per la quantità indispensabile di copie).

4. Fuori dell'orario di servizio, alle R.S.U. è quotidianamente garantito l'uso gratuito di un Personal Computer e di una stampante, di uno scanner, del modem, compreso il libero utilizzo della posta elettronica e la disponibilità di un congruo spazio Web nell'ambito del sito Internet della scuola ‑ per elaborare, gestire, ricevere, spedire e stampare il materiale sindacale da distribuire al Personale della scuola o proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime diretto.

5. In casi palesemente urgenti, oggettivamente indifferibili e non procrastinabili, quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6 è consentito anche durante l'orario obbligatorio di servizio, seppure sempre al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione.

6. Per favorire i lavori assembleari verranno altresì forniti dalla scuola alle RSU lucidi formato A4 per realizzare su tali supporti la stampa di presentazioni elettroniche (realizzate con software tipo: Power point) per la proiezione nelle Assemblee Sindacali del personale ‑ nella misura di 30 lucidi per ogni assemblea. In alternativa, nello spazio dove avrà luogo l'Assemblea Sindacale dovrà essere predisposto, da un tecnico della scuola, un Personal computer connesso con videoproiettore (o connesso con FLAT SCREEN) lo schermo per la proiezione e una lavagna luminosa

7. In tutte le sedi scolastiche,  alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.

8. Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, di normale frequentazione da parte del Personale in servizio a scuola.

9. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, senza preventiva autorizzazione dei Dirigente Scolastico.

10. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalle R.S.U.

11.In tutte le sedi scolastiche. alle R.S.U. e' riservato un locale idoneo per riunioni e incontri, nonché l'utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.

12. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della L. 300/70.

Articolo 6

Patrocinio e patronato

1. Le R.S.U., ed i Sindacati Territoriali, su delega degli interessati al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 10 giorni.

2. Gli Istituti di Patronato Sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.

3. Le R.S.U. e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 dei CCNL Scuola 26/05/99. II rilascio di copia degli atti personali avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro 2 giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 10 giorni.

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Articolo 7

Programmazione degli incontri

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico ed R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie previste dall'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio '99.

(per il presente anno scolastico, vista la tardiva determinazione delle RSU (elezioni 13 dicembre) si procederà a intese se pur tardive sugli oggetti ancora non superati)

2. La contrattazione decentrata sulle materie previste dall'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio '99 avranno luogo secondo il calendario di cui al comma precedente e comunque in incontri programmati ed annunciati con un preavviso di almeno 8 giorni.

3. Gli incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 26 maggio '99 avranno luogo di mattina e le R.S.U. fruiranno a tal fine dei Permessi Sindacali previsti a tale scopo. In caso di fruizione di permessi sindacali orari si seguirà il criterio che raggiunte le 6 ore fruite verrà sottratta una giornata di permesso dal numero di giornate complessivamente disponibili.

4. Al fine di rendere maggiormente trasparenti, rapidi ed efficaci gli incontri di cui ai precedenti tre commi sarà possibile' procedere in preparazione degli incontri stessi allo scambio di materiali in progress tra le RSU e II Dirigente scolastico tramite posta elettronica

 

 

 

Articolo 8

Composizione delle delegazioni

1. Secondo quanto previsto dall'art.9 del CCNL Scuola 26 maggio '99 le delegazioni sono così composte:

• per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico

• per le organizzazioni sindacali : dalle RSU

2. II Dirigente Scolastico può avvalersi dell'assistenza dei Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di personale interno alla scuola esperto sulle materie in contrattazione.

3. In ogni fase degli incontri le RSU possono avvalersi dell'assistenza delle rispettive OO.SS. territoriali di categoria, quando siano in discussione argomenti aventi rilevanza nell'applicazione del CCNL e del CCNI, ai sensi degli artt. 47, comma 2 e 47‑bis del D. Lgs 29/93 e successive modificazioni. AI termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti.

4. Gli incontri per il confronto ‑ esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Articolo 9

Contingenti minimi di Personale Educativo ed A. T. A. in caso di sciopero

Premesso che ai sensi dell'art.6 dei CCNL Scuola 26!05/99 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica.

In mancanza di specifica contrattazione decentrata effettuata ai sensi del comma precedente, per quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente.

1. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.8312000, dall'apposito Allegato al CCNL Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero dei Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

• Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: al massimo n.1 Assistente Amministrativo, n.1 Assistente Tecnico, e n.1 Collaboratore         Scolastico, per ogni sede scolastica .

• La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: al massimo n.1 Assistente Tecnico e n.1 Collaboratore Scolastico;

• II pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: al massimo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n.1 Assistente Amministrativo e n.1 Collaboratore Scolastico;

2. Resta inteso che i lavoratori vanno inseriti nei contingenti minimi (art.6 CCNL 26.5.'99) effettuando la scelta tra chi si sia dichiarato disponibile o in alternativa per sorteggio e effettuando una rotazione del personale coinvolto in tali contingenti nel caso che tale necessita' si ríproponga più volte nello stesso anno scolastico

3. AI di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero . di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con le R.S.U.

4. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente Scolastico, consegna alle R.S.U. ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, una comunicazione scritta  riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

5. I Dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Articolo 10

Trasparenza e semplificazione

1. II Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione dell'art. 10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e trasparenza.

2. Al fine di eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti (art. 10 comma 1) II Dirigente scolastico si impegna a non emettere e diffondere più di due Circolari Interne al mese (salvo il verificarsi di situazioni eccezionali). Le circolari provenienti da altra fonte (Ufficio scolastico provinciale, ministero P.I.) verranno rese note mediante inserimento in ordine di data in apposito faldone a disposizione del personale mentre in altro faldone verranno raccolte, sempre per data, le comunicazioni di altri Enti e Soggetti

anche privati.

3. Le circolari contenenti informazioni sugli obblighi di servizio del personale dovranno essere fatte controfimare dal personale per presa visione.

4. II Dirigente Scolastico e le R.S.U. hanno libera facoltà di rendere pubblica la documentazione prodotta e/o ricevuta a supporto delle trattative sindacali anche di scuola (atti e documenti di cui al precedente art.5 comma 3, i Materiali in progress di cui all'art. 7 comma 4, ecc.)

 

Articolo 11

L.241/90 e tutela della privacy

1. L'affissione all'Albo ufficiale della Scuola dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica comprensivi dei nominativi di tutto il personale: direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, delle attività, degli impegni, degli orari e relativi compensi, non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni contrattuali.

2. Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente anche alle R.S.U.

 

Articolo 12 .

Clausola di salvaguardia

Resta salvo il diritto, per le Organizzazioni Sindacali di cui al precedente articolo 1 comma 1, di adire eventualmente le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l'applicazione dell'art.28 della L.300/70, avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale.

 

II Dirigente Scolastico…………………………………………………

 

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II Rappresentante della ........................…………………..

 

II Rappresentante della ……………………………………

 

Siracusa ……………..

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